La nostra mission consiste nella creazione di uno standard di procedure di archiviazione dei dati condominiali di natura sia amministrativa che tecnica e metterli in relazione tra loro, per gli Amministratori di Condominio, i Condòmini, i Tecnici e le Imprese, allo scopo di favorire la conoscenza del proprio patrimonio immobiliare.
Tutta la documentazione presente in archivio confluisce nel FASCICOLO
SISTEMACONDOMINIO ha come mission l’intento di specificare un percorso metodologico che consenta agli AMMINISTRATORI, ai TECNICI, alle IMPRESE e ai PRIVATI di pervenire ad una quanto più completa conoscenza del proprio portafoglio immobiliare, necessario punto di partenza per un adeguato processo di valorizzazione. Questa conoscenza è concretizzata nel FASCICOLO IMMOBILIARE. Il fascicolo immobiliare è la carta d’identità dell’immobile, inteso nelle sue accezioni di complesso, fabbricato o singola unità. Esso è predisposto dall’Amministratore e dal Tecnico e deve essere opportunamente composto dai seguenti documenti, organizzati, a seconda del caso, in documenti relativi al complesso immobiliare, ai singoli fabbricati che lo compongono o alle singole unità immobiliari in cui i fabbricati sono articolati:
Fermo restando che ciascun Amministratore, in aggiunta ai documenti sopra indicati, può inserire nel fascicolo immobiliare quant’altro ritenga utile e/o necessario, si ritiene che tutti i documenti indicati sono da considerarsi necessari per una corretta conoscenza e valorizzazione dell'immobile.
AMMINISTRATORE
Omissioni di lavori necessari a rimuovere lo stato di pericolo
La mancata manutenzione del fabbricato può comportare, laddove ne ricorrano i presupposti normativi, la responsabilità penale dell’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 677 c.p. (come modificato dall’art. 52 , D.Lgs. n. 507/1992), il quale prevede che “Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309.”
Da IL SOLE 24 ORE
TECNICO
Testo Unico per L'Edilizia
IL progettista deve rappresentare, negli elaborati progettuali, esattamente la situazione reale e di rispondenza agli strumenti attuativi vigenti, e che l’opera che intende eseguire corrisponde esattamente a tutti i requisiti di legge, previsti dal Piano Regolatore Generale , Regolamento Urbanistico o altro, del Comune interessato: inoltre gli elaborati devono rispondere anche a quei vincoli che i numerosi Enti preposti pongono sul Territorio.
CONDÓMINI
Sicurezza nei Condomìni
Il Ministero del lavoro ha chiarito l'ambito di applicazione della normativa prevenzionale nel condominio ed ha enucleato i principali obblighi di sicurezza gravanti sui soggetti che operano all'interno delle aree condominiali.